29/11/2024 Incompatibilità tra l’elenco dei paesi di origine sicuri del governo italiano e i criteri stabiliti dal diritto dell’UE
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002701/2024
alla Commissione
Articolo 144 del regolamento
Alessandro Zan (S&D), Cecilia Strada (S&D), Lucia Annunziata (S&D), Brando Benifei (S&D), Stefano Bonaccini (S&D), Annalisa Corrado (S&D), Giorgio Gori (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Camilla Laureti (S&D), Giuseppe Lupo (S&D), Pierfrancesco Maran (S&D), Alessandra Moretti (S&D), Dario Nardella (S&D), Pina Picierno (S&D), Matteo Ricci (S&D), Sandro Ruotolo (S&D), Marco Tarquinio (S&D), Irene Tinagli (S&D), Raffaele Topo (S&D), Nicola Zingaretti (S&D), Cristina Guarda (Verts/ALE), Benedetta Scuderi (Verts/ALE), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Ilaria Salis (The Left), Mimmo Lucano (The Left), Pasquale Tridico (The Left), Carolina Morace (The Left), Mario Furore (The Left), Gaetano Pedulla’ (The Left)
Il decreto legge n. 158/2024[1] (e l’emendamento 12.09 al disegno di legge n. 2088[2]) individua nell’ordinamento giuridico italiano una serie di paesi di origine sicuri. Secondo i profili nazionali allegati al decreto interministeriale n. 105 del 7 maggio 2024, in alcuni dei paesi riconosciuti come paesi di origine sicuri si riscontrano casi ampiamente confermati di atti di persecuzione e/o danno grave in determinate parti del territorio o contro categorie di persone chiaramente identificabili.
Considerate le disposizioni della Convenzione di Ginevra, gli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i criteri per designare i paesi di origine sicuri di cui alla direttiva 2013/32/UE – che richiedono tutti l’assenza generale e costante di persecuzione e/o danno grave – e la sentenza della CGUE nella causa C 406/22, può la Commissione precisare:
- 1.se l’elenco italiano dei paesi di origine sicuri soddisfa i criteri stabiliti dalle direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE;
- 2.se il fatto che vi siano casi ampiamente confermati di atti di persecuzione e/o danno grave in paesi designati come paesi di origine sicuri debba portare all’esclusione di tali paesi dall’elenco nazionale dei paesi terzi sicuri;
- 3.a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, qual è il suo parere in merito a un riesame?
Presentazione: 29.11.2024
- [1] https://pg-perugia.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/DL%20158%202024%20protezione%20internazionale.pdf.
- [2] https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2088&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2088:null:null:com:01:referente&dataSeduta=20241119&tipoListaEmendamenti=1.
- [3] La presente interrogazione è sostenuta da un deputato diverso dagli autori: Giuseppe Antoci (The Left)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2024-002701_IT.html